responsabilità in capo ai genitori e richieste danni
In capo ai genitori sorgono, per il solo fatto della procreazione, doveri e responsabilità volti ad assicurare l’assistenza e la cura, sia morale che materiale, dei propri figli. Il problema è che molti sono i genitori assenti nella vita dei figli.
E’ indifferente la circostanza per cui il figlio venga generato all’interno o meno di una famiglia legata da vincolo matrimoniale, in quanto l’unico fattore d’interesse rimane l’evento della nascita, ad esito del quale viene attribuita, sia al padre che alla madre, la cd responsabilità genitoriale, in ossequio a quanto previsto dalla riforma del diritto di famiglia.
La violazione, da parte dei genitori, dei doveri assunti in virtù della stessa procreazione di figli, genera ai loro danni conseguenze giuridiche che spaziano da responsabilità civili, finanche a determinare aspetti di natura prettamente penalistica.
Il mantenimento dei figli
A determinare siffatte conseguenze, non è vincolante il solo fatto di non aver elargito un doveroso mantenimento economico, ma ha la sua determinante influenza anche la sola ed esclusiva assenza morale del genitore che, disinteressandosi totalmente del figlio, omette nel tempo di rappresentare per la prole un punto di riferimento, mancando quindi di assolvere a precisi obblighi di assistenza, stabiliti non solo a livello civilistico, ma valevoli anche quali principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, e ripresi dalla stessa Costituzione.
La stessa giurisprudenza, in un’opera di interpretazione del diritto adeguata all’evolversi dei tempi, ed in un’ottica di coordinamento con le nuove disposizioni legislative, ha abbracciato la volontà di riconoscere reale valore al fatto di responsabilizzare concretamente i genitori, in modo da garantire, quale fine ultimo, il prioritario interesse dei figli, i quali necessitano di essere cresciuti, educati ed assistiti, sia materialmente che moralmente, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Risarcimento del danno per genitori assenti
A tal proposito, è recentissima una statuizione della Suprema Corte, ove i Giudici, con ordinanza n. 14382/19, hanno condannato un padre, assente nella vita della figlia, a risarcire il danno alla stessa procurato, non tanto per non aver doverosamente adempiuto al dovuto sostegno economico della ragazza, quanto dal fatto che siffatta mancata presenza ha comportato di conseguenza difficoltà e disagi che non hanno consentito alla figlia, conformemente alle proprie capacità ed aspirazioni, di continuare con il percorso di studi universitari intrapreso.
E’ stato pertanto cristallizzato che un vuoto affettivo, generato dall’assenza di un genitore nella vita del proprio figlio, può conformare una forma di illecito civile, che apre la strada all’instaurazione di una fondata azione risarcitoria, che trova il suo fondamento giuridico nell’art. 2059 c.c., relativamente al cd danno non patrimoniale.
Non basta il mantenimento, ma anche la vicinanza spirituale con i figli!
Pertanto, indipendentemente dalla rifusione di un mero ed esclusivo mantenimento economico, quello che più interessa, sia per il legislatore, che per la stessa dottrina e giurisprudenza, è che il genitore sia spiritualmente presente nella vita del figlio, al fine di evitare situazioni di incuria che potrebbero comportare, di tutta conseguenza, anche l’evolversi di circostanze con danni a volte irreparabili nella vita dei ragazzi, il cui ristoro, in favore dei medesimi, diventa oggi motivo di autonoma fonte di risarcimento in caso al genitore assente.